Il decreto legislativo n. 149/2022 interviene con importanti modifiche in materia di mediazione.
Questo strumento di risoluzione alternativa di risoluzione delle controversie viene fortemente incentivato dalla riforma, soprattutto con l’obiettivo di snellire il contenzioso giudiziario.
Di seguito le novità di maggiore rilevanza.
Vengono ampliate le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità, che in virtù della riforma sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità’ medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o tramite altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società’ di persone e subfornitura.
Una importante introduzione riguarda la competenza territoriale dell’Organismo di mediazione che potrà essere individuato sia secondo i criteri fissati dalla legge, sia su accordo delle parti.
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di proporre la domanda di mediazione grava su chi ha fatto ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, così il giudice alla prima udienza, una volta accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa l’udienza solo dopo che è scaduto il termine di durata della mediazione, ossia tre mesi prorogabili di altri tre su accordo scritto delle parti.
Viene poi prevista la legittimazione in mediazione degli amministratori condominiali, che potranno attivare, partecipare o aderire al procedimento. Il verbale di conciliazione, nel rispetto delle regole e dei poteri che la legge riconosce all’assemblea condominiale, viene sottoposto all’approvazione di quest’ultima, che delibera nel termine indicato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’art. 1336 c.c., stabilendo che in caso di mancata approvazione la conciliazione deve intendersi non conclusa.
Molto rilevanti sono poi gli interventi sul procedimento vero e proprio di mediazione, su tutti la mediazione telematica che prevede la formazione e la sottoscrizione di ogni atto nel rispetto delle regole stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Inoltre, viene potenziata l’importanza del primo incontro di mediazione, non più finalizzato ad una mera informativa alle parti sulla procedura, ma concernente un passaggio fondamentale e concreto in merito al soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Sono inoltre previste conseguenze processuali in caso di mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, condotta da cui il giudice può desumere argomenti di prova.
Infine, tra le novità più importanti, vi è l’estensione del gratuito patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione.
In sostanza, la tendenza è quella di incentivare fortemente l’uso della mediazione come strumento più semplice, veloce ed efficace rispetto al contenzioso giudiziario ordinario. Il tutto nell’ottica di un concreto beneficio per le parti coinvolte e per l’ordinamento nel suo complesso.